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Promulgata legge regionale in materia di gestione del servizio idrico integrato

Promulgata legge regionale in materia di gestione del servizio idrico integrato

Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato la legge regionale L.R. 14 “Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato”. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

La L.R. 14, “Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato”, prevede l’ingresso dei comuni nel capitale sociale di Aqp, disciplinando l’esercizio unitario delle funzioni comunali relative alla gestione del Servizio idrico integrato (SII) nell’ambito territoriale unico regionale.

Prevista la possibilità per i comuni pugliesi di costituire, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, una società veicolo, nella forma di spa, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni ricadenti nel territorio regionale, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale (art.2).

La Regione mette a disposizione l’importo massimo di 400 mila euro per il capitale sociale; la quota si intende divisa tra tutti i comuni in base alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del SII. A disposizione della Società veicolo, inoltre, un contributo straordinario di 300mila euro per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società (art. 3).

Una volta costituita la Società veicolo, la Regione avvierà il trasferimento graduale a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore dei comuni aderenti. Ciascun comune aderente si impegna a trasferire le suddette azioni alla Società veicolo entro trenta giorni dall’acquisizione, pena la decadenza dell’incentivo (art. 4).

Prevista l’istituzione di un Comitato di coordinamento e controllo, che esercita le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulla Società veicolo nel caso in cui, alla data del 30 giugno 2025, non tutti i comuni pugliesi abbiano aderito alla Società veicolo. Il Comitato dura in carica tre anni, è composto da sei sindaci, eletti dai comuni sottoscrittori, che non possono essere rieletti per il mandato immediatamente successivo. I componenti del Comitato in rappresentanza dei sindaci possono delegare assessori del proprio comune per ogni singola riunione dell’organismo (artt.5-6).

“L’acqua è e rimane un bene pubblico di tutti i pugliesi e oggi lo ribadiamo a gran voce“ è il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “Un momento storico per la nostra regione, che racconta la nostra determinazione nel tutelare la fonte della salute, del benessere e della vita dei cittadini. Una svolta resa possibile grazie ad Acquedotto Pugliese, realtà industriale nata oltre un secolo fa e che oggi è ai massimi livelli in campo internazionale. Sappiamo di poter contare su un tesoro di buone pratiche, anche in ambito di tecnologia sostenibile, ma soprattutto sulla rete idrica e fognaria più grande d’Europa. Sarà al fianco dei comuni, che da oggi avranno la responsabilità di garantire la qualità del servizio ai pugliesi”.

LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, EDILIZIA E ZOOTECNIA

Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato la legge regionale L.R. 13 “Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse”. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

La L.R. 13, “Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse”, contiene precisazioni sul programma di alienazione degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine a cura dell’Arca.

Tra le disposizioni diverse:

revocata la possibilità, inizialmente prevista dall’articolo 3 della L.R. 36/2023, di edificare un corpo edilizio separato accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell’edificio esistente e a una distanza non superiore a dieci metri da quest’ultimo, se l’ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile (art.2).
consentita, mediante modifica dell’articolo 2 della L.R. “Nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari”, a partire dal sedicesimo anno di età e dall’assolvimento dell’obbligo di istruzione l’attivazione di tirocini estivi di orientamento e di tirocini rivolti alle persone svantaggiate o già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, inclusi i minori stranieri non accompagnati (art. 12).
istituita, mediante modifica dell’articolo 2 della l.r. 40/2018 “Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)”, una misura di sostegno, a integrazione di analogo aiuto nazionale, per la copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Puglia (art.14).

Pubblicato in Bari

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